giovedì 27 ottobre 2011

Ricorso accettato: Domegge-Ardita Qdp 0-6 a tavolino

6.3. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 30/ 9/2011 DOMEGGE CALCIO - ARDITA QDP La Società ARDITA Q.D.P. ha presentato rituale reclamo lamentando la partecipazione alla gara da parte del giocatore LOUFTI MOHAMED (Domegge), non regolarmente tesserato. La Società Domegge non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. Il G.S. - rilevato dal rapporto arbitrale che il suddetto giocatore era incluso nella distinta della propria squadra; - consultato l'Ufficio Tesseramenti del C.R.V., da cui è emerso che il giocatore suddetto, alla data della gara in oggetto non era in possesso di autorizzazione per l'impiego in gare ufficiali, vincolato con la Società Domegge a decorrere dal 24/10/2011; - visti l'art. 40 delle N.O.I.F. ed il C.U. del C.R.V. n. 6 del 18/07/2011 PQM Il G.S. delibera di - accogliere il reclamo presentato dalla Società ARDITA Q.D.P.; - annullare la recedente omologazione della gara come pubblicata nel C.U. n. 14 del 05/10/2011 della Delegazione Prov.TV (pg. 14/151); - -applicare alla Società DOMEGGE la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio: DOMEGGEARDITA Q.D.P. 0-6; - infliggere alla società DOMEGGE l'ammenda di euro 55,00. - Non si addebita la tassa reclamo. - gara del 30/ 9/2011 FUTSAL ALL BLACKS - REAL SPORTING L'A.S.D. REAL SPORTING ha presentato formale reclamo, ritualmente comunicato alla controparte, avverso la regolarità della gara in oggetto, conclusasi con il risultato FUTSAL ALL BLACKS - REAL SPORTING 4 - 1, deducendo l'irregolare posizione del giocatore SOLDAN MORENO (Futsal All Blacks) sul quale pendeva residuo di una gara di squalifica comminatagli la 13.a e ultima giornata del Campionato Regionale Calcio a Cinque - Serie C2, 2010-2011. Non sono pervenute controdeduzioni dalla Società reclamata. Il G.S. - letto il reclamo, ritenuto regolare; - constatata dagli Atti ufficiali della gara la presenza del giocatore Soldan Moreno nella distinta della Società Futsal All Blacks; - verificato che su detto giocatore pendeva residuo di squalifica per UNA gara come da C.U. della Divisione del Calcio a Cinque del C.R. V eneto n. 49 del 4 maggio 2011,pag. 69, da scontare inevitabilmente nel Campionato successivo, non avendo la precedente Società di appartenenza (SANVE 1000) partecipato ad ulteriori gare ufficiali; - visto l'art. 22, C. 6, del C.G.S. e preso atto che pertanto il giocatore Soldan Moreno non aveva titolo a partecipare alla gara; PQM il GS delibera di: - accogliere il reclamo presentato dalla società REAL SPORTING; - annullare la precedente omologazione della gara come pubblicata nel C.U n. 14 del 5/10/2011; - infliggere alla Società FUTSAL ALL BLACKS la punizione sportiva della perdita della gara (art. 17, C. 5, del CGS) con il risultato FUTSAL ALL BLACKS-REAL SPORTING 0-6; - applicare alla Società FUTSAL ALL BLACKS l'ammenda di euro 55,00; - infliggere al giocatore SOLDAN MORENO (Futsal All Blacks) UNA ulteriore giornata di squalifica. Non si addebita la tassa di reclamo.

LA NUOVA CLASSIFICA:

Points
1Vicinalis 15
2Postioma 15
3Caerano 13
4All Blacks 12
5Bribano 10
6Ardita 9
7Cencenighe 9
8Casale 7
9Domegge 7
10Alpago 7
11Monticano 7
12Cornuda 6
13Real Sporting 6
14Conoscio 0
15Collalbrigo 0

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